http://www.dplmodena.it/16-10-12INPS16606.html :
"""""INPS: rientro in Cig nel caso di mancato superamento del periodo di prova
L'INPS, con
messaggio n. 16606/2012, chiarisce che i beneficiari del trattamento di cassa
integrazione salariale, qualora non superino positivamente il periodo di prova
previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare
nel programma di cassa integrazione.
L'Istituto, infatti,
precisa che stante l'inapplicabilità delle norme in materia di licenziamento per
giustificato motivo (oggettivo o soggettivo o per giusta causa) ai casi di
recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, ne
consegue che ad esso, dovendosi configurare il contatto di lavoro nel periodo di
prova come contratto a termine, devono riconnettersi tutti gli effetti tipici
del contratto a termine. Ne deriva che tutti i beneficiari del trattamento di
cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal
nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma
di cassa integrazione salariale e fruire della relativa indennità, analogamente
ai lavoratori che si rioccupano con contratto a termine (circolare Inps n. 130/2010)."""""""""
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