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venerdì 28 dicembre 2012

MINISTRO FORNERO: I BOTTI DI FINE ANNO (E MANDATO)

Da HUFFINGTON POST
http://www.huffingtonpost.it/2012/12/28/bando-lampo-al-dipartimento_n_2374110.html?utm_hp_ref=italy

Autore:

"""""""""Bando lampo al Dipartimento Pari Opportunità di Elsa Fornero. A Natale si cercano quattro consulenti, ma ci sono solo sette giorni di tempo per la domanda.

Quattro incarichi di consulenza della durata di diciotto mesi con compensi variabili tra i 30 mila e gli 80 mila euro all'anno. L'offerta messa a disposizione dal dipartimento delle Pari Opportunità che fa capo al ministro Elsa Fornero è allettante. Prerequisiti: una buona conoscenza dell'inglese, una laurea magistrale, esperienza nella pubblica amministrazione con piccole sfumature a seconda dei progetti legati a ciascun incarico.
Bando pubblico, all'insegna della massima trasparenza. E, nomen omen, delle pari opportunità. O quasi. Perché l'avviso di selezione è stato pubblicato sul sito del dipartimento giovedì 20 dicembre, e a pagina 7 comma 9 il testo recita: "La candidatura deve essere compilata entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.". Una settimana di tempo, compresi un weekend, due festivi e un prefestivo: 22, 23, 24, 25 e 26. Un'impresa da maratoneti natalizi.
Non solo, anche i più attenti e assidui visitatori del sito del dipartimento delle Pari Opportunità che avessero potuto notare per tempo il bando e trovato il modo - festività permettendo- di presentare la domanda nel tempo utile hanno dovuto però scontrarsi con un'altra limitazione non da poco, resa manifesta soltanto qualche riga prima del capitolo precedente. Pagina 6, comma 6: "Nella procedura di valutazione si terrà conto delle pregresse esperienze di collaborazione con Dipartimento Pari Opportunità". Insomma, lingue, laurea, merito & co sono condizioni necessarie ma non sufficienti. Meglio ancora potere fare affidamento si chi vanta già esperienze all'interno dello stesso dipartimento.
Nessuna anomalia secondo i tecnici del dipartimento. "La ricerca dei consulenti avviene tramite una selezione all'interno della nostra banca dati" spiega il Dott. Alberto De Stefano, responsabile del procedimento (firmato dal capo del Dipartimento Patrizia De Rose). "I sette giorni sono il periodo in cui è possibile presentare la propria candidatura all'albo degli esperti da cui poi si attinge per la ricerca dei profili, tutto con la massima trasparenza"."""""""""

mercoledì 26 dicembre 2012

RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE: COME ANALIZZARLO, CASO PER CASO, PER BONIFICARE

In Italia i siti contaminati sono rappresentati per la stragrande maggioranza da impianti industriali, in attività o dismessi, discariche e punti vendita carburanti. Quindi, in questi casi, i lavoratori e/o i residenti sono potenzialmente a rischio per esposizione (inalazione, ingestione e/o contatto dermico) ad agenti chimici pericolosi presenti nel suolo insaturo o nelle acque di falda su cui insistono tali attività.
La Banca Dati "ISS-INAIL" per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale è stata elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
L'importanza e l'utilità di questa banca dati consiste nel rendere uniformi a livello nazionale i valori dei parametri caratteristici di tali sostanze, necessari per l'applicazione della procedura di analisi di rischio. Questo strumento ha, quindi, permesso di superare il problema legato alla mancata uniformità delle banche dati implementate nei software comunemente utilizzati a livello nazionale, che spesso contengono valori dei parametri chimico-fisici e tossicologici molto diversi tra di loro. Inoltre, la sua precedente versione conteneva delle incongruenze relative alla classificazione di cancerogenicità delle sostanze che, con la presente edizione, si ritengono superate.
VAI AL SITO INAIL PER L'ARTICOLO:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2012/Ricerca_e_tecnologie_della_sicurezza/info-1225589329.jsp
E A QUELLO DELL'ISS PER LA BANCA DATI COMPLETA:
http://www.iss.it/iasa/?lang=1&tipo=40

lunedì 24 dicembre 2012

INFORTUNATI: INAIL ALLARGA CURE RIMBORSABILI

Clicca qui sotto per scaricare la relativa Circolare INAIL:
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201262.htm

L'Inail allarga la sua rete di protezione, mettendo a suo carico anche le spese per farmaci di fascia C, finora non rimborsabili, sostenute da lavoratori infortunati o che hanno contratto malattie professionali. Si tratta di un ampio spettro di medicine, dai prodotti economici a medicinali cari, dagli antibiotici agli ansiolitici.

La Circolare prevede, infatti, che gli esborsi sostenuti per l'acquisto di numerosi trattamenti necessari al recupero dell'integrità' psico-fisica a seguito di infortuni o tecnopatie siano risarciti dall'Istituto. Rientrano cure e farmaci utilizzati in chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia e psichiatria. Le spese devono essere certificare da parte dei medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli interessati dovranno fornire lo scontrino che ne confermi l'acquisto.

Il Sistema sanitario nazionale prevede forme di rimborso solo per i farmaci di prima fascia, i cosiddetti "salvavita" totalmente a carico dello Stato, e di seconda fascia, solo in parte ricadenti sulle tasche del cittadino. Mentre ora il risarcimento si estende a tanti farmaci prima esclusi ( pomate oftalmiche, antidolorifici, vaccino per l'osteomielite o a quelli per curare i disturbi di origine nervosa legati a traumi psichici post-infortunio).

mercoledì 19 dicembre 2012

“ASPI” , “MINI-ASPI 2012” e “MINI-ASPI” : LE ULTERIORI ISTRUZIONI DELL'INPS SULLA NUOVA “DISOCCUPAZIONE”

L'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'Indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012":


L'INPS ritiene che l'ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un'ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito corrispondente:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2020830%20del%2018-12-2012.htm
L'INPS fornisce le istruzioni circa le nuove discipline, previste dall'articolo 2 della Legge n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro), conosciute come: Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20142%20del%2018-12-2012.htm

lunedì 17 dicembre 2012

ADDIO "Disoccupazione"! DALL'1.1.2013 ARRIVA L' "ASPI" (Assicurazione Sociale per l'Impiego)

L’articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire un’indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L’ASpI – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonchè per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.
Clicca qui sotto e leggi la Circolare INPS per capire come funziona:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.htm

martedì 4 dicembre 2012

DROGA: BREAKING THE TABOO

Celebs quali del Kate Winslet, Morgan Freeman, Richard Branson, Dizzee Rascal e Sam Branson sono i protagonisti del trailer che annuncia l'uscita su YouTube il 7 dicembre di Breaking The Taboo, documentario che denuncia il fallimento della guerra alla droga, una guerra che genera traffici (e danni) soprattutto in Usa, Colombia e Russia. La politica dei governi è fallita, dicono i proponenti dell'iniziativa, bisogna legalizzare le droghe, tassarle e controllarne a vendita.

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COMMENTO AGL:

Chi ci segue sa che noi, da tempo, siamo sulla stessa linea delle celebrità di cui sopra e ci ha fatto molto piacere che abbiamo manifestato il loro consenso a tale iniziativa Jimmy Carter e Bill Clinton, ex Presidenti USA ed esponenti del Partito Democratico americano.
Auspichiamo che anche in Italia si proceda su questa linea da parte del presente e del futuro governo.
Sottolineiamo, come già fatto in precedenza, l'aspetto fiscale della questione. Anche nel nostro Paese, tra l'altro, abbiamo un forte Partito Democratico e speriamo che non si faccia sfuggire l'occasione di dimostrare che l'Italia non necessariamente deve essere sempre il fanalino di coda dell'Occidente.

sabato 1 dicembre 2012

CORTE COSTITUZIONALE SU MATERNITA' PER LIBERE PROFESSIONISTE CHE ADOTTANO UN BAMBINO

Corte Costituzionale Sentenza n. 257 del 22.11.2012 (brani della sentenza):

""""""""""(...)1.— Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 27 settembre 2011 (r.o. n. 98 del 2012) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 64, comma 2, e 67, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione «nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che abbiano adottato un minore, prevedono l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi».(...)
Ciò posto si deve osservare che, come questa Corte ha già affermato, gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).
Tale principio è tanto più presente nelle ipotesi di affidamento preadottivo e di adozione, nelle quali l’astensione dal lavoro non è finalizzata solo alla tutela della salute della madre, ma mira anche ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino (sentenza n. 385 del 2005), creando le condizioni di una più intensa presenza degli adottanti, cui spetta (tra l’altro) la responsabilità di gestire la delicata fase dell’ingresso del minore nella sua nuova famiglia.
In questo quadro, non si giustifica, ed appare anzi manifestamente irragionevole, che, con riferimento alla stessa categoria dei genitori adottivi, mentre alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, spetta un congedo di maternità (con relativa indennità) per un periodo massimo di cinque mesi, sia in caso di adozione (o affidamento preadottivo) nazionale che internazionale (art. 26, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 151 del 2001), alle lavoratrici iscritte alla gestione separata sia riconosciuta un’indennità di maternità per soli tre mesi. L’irragionevolezza di tale trattamento differenziato è palese, ove si consideri che, in entrambi i casi, si verte in tema di adozione o di affidamento preadottivo.
È vero che tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici iscritte alla gestione separata sussistono differenze che rendono le due categorie non omogenee. Nella questione in esame però vengono in rilievo non già tali diversità, bensì la necessità di adeguata assistenza per il minore nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, anche nel periodo che precede il suo ingresso nella famiglia stessa, e tale necessità si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici.
Ne deriva che la discriminazione sopra riscontrata si rivela anche lesiva del principio di parità di trattamento tra le due figure di lavoratrici sopra indicate che, con riguardo ai rapporti con il minore (adottato o affidato in preadozione), nonché alle esigenze che dai rapporti stessi derivano, stante l’identità del bene da tutelare, vengono a trovarsi in posizioni di uguaglianza.
Conclusivamente, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, come integrato dal richiamo al d.m. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.
Ogni altro profilo rimane assorbito.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe
(...)
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere (...)""""""""""